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Legge 5/2/2003, n. 17; art. 11 dPR 8/9/2000, n. 299
Istanza di parte
L'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori handicappati e non deambulanti, quando l'impedimento non sia evidente (cecità, amputazione delle mani o paralisi), può essere consentito dal Presidente di seggio, previo accertamento che sulla tessera elettorale dell'interessato sia riportato il timbro con la dicitura "AVD".
Tale timbro viene apposto dall'Ufficio Elettorale del Comune, previa esibizione di certificato medico attestante che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un elettore, rilasciato gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche dai funzionari medici designati dall'Azienda Sanitaria Locale. Si ritiene opportuno precisare che, ai fini delle agevolazioni per l'esercizio del voto da parte degli elettori portatori di handicap, tali debbano intendersi anche le persone con handicap di natura psichica, allorché la rispettiva condizione comporti anche una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.