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Licenza di porto di armi

La licenza di porto di armi (comunemente detta "porto d'armi") permette ai cittadini italiani che ne sono titolari di portare o trasportare un'arma al di fuori della propria abitazione.

 

I cittadini italiani in possesso dei requisiti per legge prescritti possono ottenere l'autorizzazione a portare o trasportare armi al di fuori della propria abitazione.

Il controllo di conformità ai requisiti da parte del cittadino e il rilascio di questa licenza è compito dell'Ufficio Armi della  Questura o della Prefettura sotto la cui giurisdizione ha residenza legale il richiedente.

Il titolare di porto d'armi può portare le armi di cui alla licenza ed acquistare e trasportare armi e munizioni entro i limiti prescritti dalla Legge.

Esistono tre tipologie di licenza di porto d'arma:

  • Licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo (impropriamente detta "per uso sportivo)
  • Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (che assorbe anche la funzione di licenza per tiro a volo)
  • Licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale e Licenza di porto di fucile per difesa personale.

Informazioni

Normativa di riferimento:

legge 11 febbraio 1992 n. 157

Modalità di avvio:

Istanza di parte

Adempimenti

Iniziativa
Licenza di porto di fucile per uso caccia - rilascio

Ufficio competente: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale

Termini di conclusione: 120 giorni per il rilascio da parte della Questura

Iniziativa
Licenza di porto di fucile per tiro a volo

Ufficio competente: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale

Termini di conclusione: 120 giorni per il rilascio da parte della Questura

Iniziativa
Licenza di porto di pistola per uso difesa personale

Ufficio competente: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale

Termini di conclusione: 120 giorni per il rilascio da parte della Prefettura