Il trasferimento di residenza nel Comune di Losine o il cambio di abitazione nell'ambito del territorio comunale possono essere dichiarati attraverso la modulistica, scaricabile dal sito o ritirata presso l'Ufficio Anagrafe del Comune.
La dichiarazione può essere presentata solo nei seguenti modi:
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personalmente presso l'Ufficio Anagrafe del Comune;
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per raccomandata, indirizzata a: Comune di Losine - Via prudenzini n°22 - 25050 LOSINE (BS);
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via fax al numero 0364630471
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per via telematica all'indirizzo PEC del Comune info@comune.losine.bs.it osservando, in quest'ultimo caso, una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
La dichiarazione deve essere completa di:
- motivo di iscrizione e indicazione del Comune / Stato di provenienza;
- tutti i dati richiesti: ai fini della ricevibilità della stessa devono essere obbligatoriamente indicati i dati evidenziati un asterisco (dati obbligatori);
- firma di tutti i maggiorenni del nucleo nonchè fotocopia dei documenti di identità di tutti i componenti il nucleo che si sposta. I cittadini non italiani devono allegare copia della documentazione richiesta dalla normativa vigente, indicata negli allegati A e B
Il Comune, nei 45 giorni dalla dichiarazione, effettua gli accertamenti dei requisiti previsti per la residenza (dimora abituale, verifica documentale …) tramite la Polizia Locale.
La mancanza accertata di un requisito comporta l’annullamento del procedimento con effetto retroattivo, cui segue l’invio di denuncia alle competenti autorità ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
La compilazione della modulistica deve pervenire completa di tutte le parti identificate da un asterisco (dati obbligatori).
Decorsi i 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata ed in mancanza di diversa comunicazione al/ai dichiaranti, l’iscrizione e/o il cambio di abitazione si intendono confermati (silenzio-assenso).
Il rispetto del termine di 45 giorni è garantito dalla presentazione o dall’invio della dichiarazione esclusivamente nei modi ed agli indirizzi/numeri sopra indicati.
L'art. 5 del decreto-legge n. 47 del 28 marzo 2014, che tratta della "Lotta all'occupazione abusiva di immobili" prescrive che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge". Secondo tale normativa chiunque occupi abusivamente un immobile non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, prevedendo anche la nullità degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto. Il precedente quadro normativo consentiva a coloro i quali avessero occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza pur in pendenza di un procedimento penale.
In applicazione di tali disposizioni, ai fini della ricevibilità delle dichiarazioni di residenza, al momento della presentazione dell’istanza all’Ufficio Anagrafe deve essere obbligatoriamente dichiarato il possesso del titolo che autorizza all’occupazione dell’abitazione. In mancanza di tale dichiarazione l’istanza non può essere ricevuta.
E' da tenere in debita considerazione che richieste di iscrizione anagrafica da parte del coniuge/unito civilmente, figli minori, familiare a carico con parentela diretta o collaterale fino al 4° grado, o da parte di cittadini stranieri non comunitari per ricongiungimnento familiare, non necessita della presentazione di alcun titolo abitativo, in quanto la Corte Costituzionale ha affermato che il ricongiungimento familiare protegge diritti "tutelati dalla Costituzione e riconosciuti da una molteplicità di atti internazionali; (.) si radica nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e in particolare, nell'ambito di questa, ai figli minori. (.) il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sè, e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno della unità della famiglia sono infatti diritti fondamentali della persona" (sentenze 28/1995, 203/1997, 379/2000) e che solo specifiche norme di legge possono limitare il diritto al ricongiungimento e alla convivenza familiare (norme che non ne risultano nè per l'anagrafe nè per l'antiabusivismo).
Ne discende quindi che al proprietario-locatore non va chiesto un consenso all'ampliamento del nucleo familiare per ricongiungimento, assenso o dissenso che di per sè non avrebbe alcuna incidenza sulla istruttoria anagrafica, la quale si fonda sulla dichiarazione dell'interessato, sulla regolarità dei suoi documenti personali di identità e di soggiorno qualora straniero, sull'esistenza di una qualsiasi forma di accordo con il proprietario che configuri la occupazione dell'alloggio come legittima e - non da ultimo - sulla effettività della dimora abituale. In tutto questo il locatore può intervenire soltanto per segnalare la abusività della occupazione esibendo la querela e/o la decisione in merito del giudice.