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Voto domiciliare

Possono essere ammessi al voto domiciliare (cioè presso la propria abitazione di residenza), oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
L'elettore interessato dovrà far pervenire al Sindaco un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, in un periodo compreso fra il 40° giorno e il 20° giorno antecedente la data di votazione.
La domanda di ammissione al voto domiciliare - da redigere in carta libera - deve indicare il completo indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale. Si raccomanda che i  certificati medici, per non indurre incertezze, riproducano l'esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell'articolo 1, della legge n. 46/2009 attestando, quindi, o che l'elettore sia affetto da gravi infermità e si trovi in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora, ovvero che sia affetto da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi sopra specificati.
Le dichiarazioni formulate per il primo turno di votazione devono essere considerate valide anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

Informazioni

Termini di conclusione:

2 giorni lavorativi

Normativa di riferimento:

D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46

Modalità di avvio:

Istanza di parte